LEGGE n° 4 del 14 Gennaio 2013

LEGGE n° 4 del 14 gennaio 2013

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4
 
Disposizioni in materia di professioni non organizzate.
 
(13G00021)
(GU n.22 del 26-1-2013)
 
Vigente al: 10-2-2013
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              promulga la seguente legge:
 
  Art. 1  
  Oggetto e definizioni 
 
  1. La presente legge, in attuazione  dell'art.  117,  terzo  comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in
materia di concorrenza e di liberta' di circolazione,  disciplina  le professioni non organizzate in ordini o collegi. 
 
  2. Ai fini della presente legge, per «professione  non  organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende
l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla  prestazione  di servizi o di opere a  favore  di  terzi,  esercitata  abitualmente  e
prevalentemente mediante lavoro  intellettuale,  o  comunque  con  il concorso di questo, con  esclusione  delle  attivita'  riservate  per
legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi  dell'art.  2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e  delle  attivita'  e
dei  mestieri  artigianali,  commerciali  e  di  pubblico   esercizio disciplinati da specifiche normative. 
 
  3. Chiunque  svolga  una  delle  professioni  di  cui  al  comma  2 contraddistingue la propria attivita', in ogni documento  e  rapporto
scritto con il  cliente,  con  l'espresso  riferimento,  quanto  alla discplina   applicabile,   agli   estremi   della   presente   legge.
L'inadempimento rientra tra le  pratiche  commerciali  scorrette  tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice. 
 
  4.   L'esercizio   della   professione   e'   libero   e    fondato sull'autonomia, sulle  competenze  e  sull'indipendenza  di  giudizio
intellettuale e tecnica, nel rispetto dei  principi  di  buona  fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela,  della  correttezza,
dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta  dei  servizi, della responsabilita' del professionista. 
 
  5. La professione e' esercitata  in  forma  individuale,  in  forma associata,  societaria,  cooperativa  o  nella   forma   del   lavoro
dipendente. 
 
  Art. 2  
   Associazioni professionali 
 
  1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale  di  natura
privatistica, fondate su base  volontaria,  senza  alcun  vincolo  di rappresentanza esclusiva, con il fine di  valorizzare  le  competenze
degli associati e garantire il rispetto delle  regole  deontologiche, agevolando la scelta e la tutela  degli  utenti  nel  rispetto  delle
regole sulla concorrenza. 
 
  2.  Gli  statuti  e  le  clausole  associative  delle  associazioni professionali garantiscono la trasparenza  delle  attivita'  e  degli
assetti associativi, la dialettica  democratica  tra  gli  associati, l'osservanza  dei  principi  deontologici,  nonche'   una   struttura
organizzativa   e    tecnico-scientifica    adeguata    all'effettivo raggiungimento delle finalita' dell'associazione. 
 
  3.  Le  associazioni  professionali  promuovono,  anche  attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri  iscritti,
adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis  del  codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,
vigilano sulla condotta professionale degli associati e  stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni
del medesimo codice. 
 
  4.  Le  associazioni  promuovono  forme  di   garanzia   a   tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno  sportello  di  riferimento
per il cittadino consumatore, presso il  quale  i  committenti  delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso  di  contenzioso
con i singoli professionisti, ai sensi dell'art.  27-ter  del  codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,
nonche' ottenere informazioni relative all'attivita' professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti. 
 
  5.  Alle  associazioni  sono  vietati   l'adozione   e   l'uso   di denominazioni professionali relative  a  professioni  organizzate  in
ordini o collegi. 
 
  6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se  iscritti alle associazioni di cui al  presente  articolo,  non  e'  consentito
l'esercizio delle attivita' professionali  riservate  dalla  legge  a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino  il
possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  legge  e  l'iscrizione  al relativo albo professionale. 
 
  7. L'elenco delle associazioni professionali  di  cui  al  presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che  dichiarano,
con  assunzione  di  responsabilita'  dei  rispettivi  rappresentanti legali, di essere  in  possesso  dei  requisiti  ivi  previsti  e  di
rispettare, per quanto  applicabili,  le  prescrizioni  di  cui  agli articoli 5,  6  e  7  e'  pubblicato  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico  nel  proprio  sito  internet,  unitamente  agli   elementi concernenti le notizie comunicate  al  medesimo  Ministero  ai  sensi
dell'art. 4, comma 1, della presente legge. 
 
 
Art. 3
Forme aggregative delle associazioni
 
  1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2,  mantenendo  la propria autonomia, possono riunirsi  in  forme  aggregative  da  esse
costituite come associazioni di natura privatistica. 
 
  2. Le forme aggregative rappresentano le  associazioni  aderenti  e agiscono in piena indipendenza e imparzialita'. 
 
  3.  Le  forme  aggregative   hanno   funzioni   di   promozione   e qualificazione  delle  attivita'  professionali  che   rappresentano,
nonche' di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse  e  di  rappresentanza  delle  istanze  comuni  nelle   sedi
politiche e istituzionali. Su  mandato  delle  singole  associazioni, esse possono controllare l'operato delle  medesime  associazioni,  ai
fini della verifica del rispetto e della  congruita'  degli  standard professionali  e  qualitativi  dell'esercizio  dell'attivita'  e  dei
codici di condotta definiti dalle stesse associazioni. 
 
                               
 
Art. 4
Pubblicita' delle associazioni professionali
 
  1. Le associazioni professionali di  cui  all'art.  2  e  le  forme aggregative delle associazioni  di  cui  all'art.  3  pubblicano  nel
proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilita' per il  consumatore,  secondo  criteri   di   trasparenza,   correttezza,
veridicita'. Nei casi  in  cui  autorizzano  i  propri  associati  ad utilizzare  il  riferimento  all'iscrizione  all'associazione   quale
marchio o attestato di qualita' e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e  8  della  presente
legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
 
  2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma  aggregativa  garantisce  la  correttezza  delle   informazioni
fornite nel sito web. 
 
  3. Le singole  associazioni  professionali  possono  promuovere  la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui  criteri  di
valutazione e rilascio dei sistemi  di  qualificazione  e  competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo  accordo  tra
le parti, le associazioni dei lavoratori, degli  imprenditori  e  dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano  nazionale.  
 
Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento  dei  comitati  sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi. 
 
Art. 5
Contenuti degli elementi informativi
 
  1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalita' e con le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilita'  dei
seguenti elementi: 
 
    a) atto costitutivo e statuto; 
 
    b) precisa  identificazione  delle  attivita'  professionali  cui l'associazione si riferisce; 
 
    c) composizione degli organismi  deliberativi  e  titolari  delle cariche sociali; 
 
    d) struttura organizzativa dell'associazione; 
 
    e)  requisiti  per  la   partecipazione   all'associazione,   con particolare riferimento ai titoli di studio relativi  alle  attivita'
professionali   oggetto    dell'associazione,    all'obbligo    degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante  e
alla predisposizione di strumenti  idonei  ad  accertare  l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare
per il conseguimento degli scopi statutari; 
 
    f) assenza di scopo di lucro. 
 
  2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo,  l'obbligo di garantire la conoscibilita' e' esteso ai seguenti elementi: 
 
    a) il codice di condotta con la previsione di  sanzioni  graduate in relazione alle violazioni poste  in  essere  e  l'organo  preposto
all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato  della  necessaria autonomia; 
 
    b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente; 
 
    c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in  almeno tre regioni; 
 
    d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta; 
 
    e) l'eventuale possesso di un  sistema  certificato  di  qualita' dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il  settore
di competenza; 
 
    f) le garanzie  attivate  a  tutela  degli  utenti,  tra  cui  la presenza, i recapiti e le modalita' di accesso allo sportello di  cui
all'art. 2, comma 4. 
 
Art. 6
Autoregolamentazione volontaria
 
  1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione  volontaria  e la qualificazione  dell'attivita'  dei  soggetti  che  esercitano  le
professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente  dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art. 2. 
 
  2. La qualificazione della prestazione professionale si basa  sulla conformita' della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO,  UNI
EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui  alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  22
giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010. 
 
  3.  I  requisiti,  le  competenze,  le   modalita'   di   esercizio dell'attivita'  e  le  modalita'  di  comunicazione  verso   l'utente
individuate dalla normativa  tecnica  UNI  costituiscono  principi  e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della
singola attivita' professionale e ne assicurano la qualificazione. 
 
  4. Il Ministero dello sviluppo  economico  promuove  l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta
adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attivita' professionali di cui all'art. 1. 
 
Art. 7
Sistema di attestazione
 
  1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la  trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni  professionali possono  rilasciare  ai  propri  iscritti,   previe   le   necessarie verifiche,  sotto  la  responsabilita'  del  proprio   rappresentante legale, un'attestazione relativa: 
 
    a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; 
 
    b) ai requisiti necessari  alla  partecipazione  all'associazione stessa; 
 
    c) agli standard qualitativi e  di  qualificazione  professionale che  gli   iscritti   sono   tenuti   a   rispettare   nell'esercizio         dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; 
 
    d) alle garanzie fornite dall'associazione  all'utente,  tra  cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4; 
 
    e) all'eventuale  possesso  della  polizza  assicurativa  per  la responsabilita' professionale stipulata dal professionista; 
 
    f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa     alla conformita' alla norma tecnica UNI. 
 
  2. Le attestazioni di cui al comma 1  non  rappresentano  requisito necessario per l'esercizio dell'attivita' professionale. 
 
 
 Art. 8  
 Validita' dell'attestazione 
 
  1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validita' pari  al periodo   per   il   quale   il   professionista   risulta   iscritto  all'associazione professionale che la rilascia  ed  e'  rinnovata  ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente  periodo. La scadenza dell'attestazione e' specificata nell'attestazione stessa.
 
  2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e  che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo  di  informare  l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione. 
 
 
Art. 9
Certificazione di conformita'  a norme tecniche UNI
 
1. Le associazioni professionali di  cui  all'art.  2  e  le  forme aggregative di cui  all'art.  3  collaborano  all'elaborazione  della  normativa tecnica UNI relativa alle singole attivita'  professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli   specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione  i  propri  contributi  nella  fase dell'inchiesta  pubblica,   al  fine   di   garantire   la   massima consensualita',   democraticita'   e   trasparenza. 
 Le    medesime associazioni possono  promuovere  la  costituzione  di  organismi  di certificazione della conformita' per i  settori  di  competenza,  nel rispetto   dei   requisiti   di   indipendenza,    imparzialita'    e professionalita' previsti per tali organismi dalla normativa  vigente e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2. 
 
2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n.   765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  luglio  2008,  possono rilasciare,  su  richiesta  del  singolo  professionista  anche   non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di  conformita'  alla norma tecnica UNI definita per la singola professione. 
 
 
Art. 10
Vigilanza e sanzioni
 
  1.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  svolge  compiti   di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge. 
 
  2. La pubblicazione di informazioni  non  veritiere  nel  sito  web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art.  7,
comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili  ai sensi dell'art.  27  del  codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 
 
 
Art. 11
Clausola di neutralita' finanziaria
 
  1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10  non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello Stato.
 
 Il  Ministero  dello   sviluppo   economico   provvede   agli adempimenti  ivi  previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino